Avvocati e fattura elettronica: chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense

Dal 1° gennaio 2019 tutti i titolari di partita Iva, compresi gli avvocati, sono obbligati all’emissione della fattura elettronica.

Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito i dubbi più frequenti sull’emissione, trasmissione, recapito e conservazione.

Il processo inizia con l’emissione di un documento informatico, trasmesso all’Agenzia delle Entrate mediante il SdI (Sistema di Interscambio) e recapitato al destinatario tramite lo stesso sistema, termina poi con la conservazione elettronica delle stesse.

Gli avvocati potranno beneficiare di vantaggi fiscali? Quali?

  • La semplificazione in ambito di emissione
  • La riduzione dei termini di accertamento fiscale
  • La facilitazione delle detrazioni dell’IVA.

Nel primo semestre del 2019, i professionisti potranno inoltre beneficiare della non applicazione e della riduzione delle sanzioni per tardiva emissione della e-fattura.

L’avvocato dovrà emettere la fattura elettronica nei confronti di tutti i clienti (privati o pubblici) a fronte dei compensi ricevuti, e allo stesso modo ricevere dai fornitori soggetti all’obbligo la relativa fattura elettronica, a fronte del pagamento effettuato.

Una precisazione del CNF in merito l’esonero dei soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (articolo 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011) e di quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario.”

L’avvocato in regime forfettario sarà tenuto ad emettere la fatturazione elettronica.

Il CNF ricorda che tale categoria di avvocati era già obbligata all’emissione di fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni e che questo obbligo si protrae nel 2019.

Ulteriore precisazione, non possono accedere al regime forfettario coloro che detengono delle quote in associazioni professionali. Sono esclusi anche gli avvocati che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività forense, partecipano ad imprese ( di persone / familiari) o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche affini a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, professioni o arti. 

Fonte ed Approfondimenti: CNF

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